Sez. 1, Sentenza n. 1114 del 11/02/1985 (Rv. 439239 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE IN OPERA PUBBLICA DEL BENE OCCUPATO - PERDITA DEFINITIVA DELLA PROPRIETÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERI APPLICABILI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE IN OPERA PUBBLICA DEL BENE OCCUPATO - PERDITA DEFINITIVA DELLA PROPRIETÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERI APPLICABILI.*
Il risarcimento del danno spettante al proprietario di un fondo per la definitiva ablazione del bene che, sebbene non espropriato, sia stato irreversibilmente trasformato in opera pubblica, deve corrispondere al valore venale del bene al momento dell'illecita trasformazione, privilegiando, in caso di divaricazione fra i valori effettivi di mercato e quelli ipotizzabili in relazione alla virtuale incidenza degli strumenti di pianificazione del territorio, i primi, siccome - essi soli - idonei a reintegrare pienamente il proprietario della perdita subita, operando la rivalutazione, per l'eventuale diminuzione del potere di acquisto dal momento di quella trasformazione in opera pubblica fino al momento della liquidazione. (V 4767/83, mass n 429653; (V 4127/83, mass n 429075; (V 3674/82, mass n 421646; (V 2644/81, mass n 413425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)