diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 14819 del 30/10/2003 Ud. (dep. 26/03/2004) Rv. 227875 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO | Nozione - Effetti ai fini della scusabilità - In tema di furto.
Stato
decisa il 2003-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227875-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO

L'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extrapenale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, né richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (nella fattispecie è stato escluso il profilo dell'errore con riferimento al reato di furto, perché non contiene alcun riferimento, diretto o indiretto, a norme extrapenali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)