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Sez. L, Sentenza n. 1532 del 07/03/1986 (Rv. 444902 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZIAZIONE DAL LAVORO AUTONOMO.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444902-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZIAZIONE DAL LAVORO AUTONOMO.*

Gli elementi differenziali tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sono costituiti sia dall'oggetto della prestazione (che nel primo caso è dato dal risultato dell'attività del prestatore, mentre nell'altro è costituito dalle energie lavorative che il prestatore pone a disposizione del datore di lavoro ed effettua sotto le sue direttive ed il suo controllo), sia dal vincolo di dipendenza gerarchica (giacché solo nel caso di rapporto di lavoro subordinato sussiste l'inserimento del lavoratore nella organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico sotto la costante vigilanza del datore di lavoro), sia infine dal rischio attinente all'attività produttiva (che ricade sul datore di lavoro in ipotesi di lavoro subordinato, mentre grava sul lavoratore in caso di lavoro autonomo). (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto che costituisse rapporto di lavoro subordinato quello di un propagandista di specialità farmaceutiche; la suprema Corte - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 2779/83, mass n 427691; (V 2935/82, mass n 420840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)