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Sez. 1, Sentenza n. 6119 del 21/05/1992 (Rv. 477314 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Irrogazione delle sanzioni - In genere | Accertamento di violazioni dell'I.V.A. in occasione di accessi verifiche ed ispezioni - Comminazione di pene pecuniarie - Esercizio da parte del contribuente della facoltà di oblazione - Contestazione dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle sanzioni - Preclusione - Impugnazione dell'avviso di accertamento o rettifica dell'imposta - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1992-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477314-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Irrogazione delle sanzioni - In genere

In tema di imposta sul valore aggiunto e per il caso di violazioni accertate in occasione degli accessi, verifiche ed ispezioni eseguite ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, al contribuente che riguardo alle pene pecuniarie si avvalga della facoltà di oblazione, come ammessa e disciplinata dall'art. 58, quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, è definitivamente precluso di contestare i presupposti e le condizioni per l'applicazione delle sanzioni, né l'applicabilità di queste può essere messa in discussione nel giudizio introdotto con l'impugnazione dell'avviso di accertamento o rettifica di imposta fondato su quelle violazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)