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Sez. 2, Sentenza n. 175 del 10/01/1983 (Rv. 424994 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTIVI CONTRARI AL DOCUMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2722 COD. CIV. CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI RAPPORTI CONVENZIONALI - QUIETANZA O ASSEGNO DI CONTO CORRENTE - ESTENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424994-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTIVI CONTRARI AL DOCUMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2722 COD. CIV. CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI RAPPORTI CONVENZIONALI - QUIETANZA O ASSEGNO DI CONTO CORRENTE - ESTENSIONE - ESCLUSIONE.*

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dall'art. 2722 cod. civ. riguardano le prove dirette a dimostrare, per un rapporto convenzionale, una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, dipendente dalla allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari in momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura medesima. Pertanto, tali limiti non sono riferibili alle prove dirette a contrastare il contenuto di una dichiarazione unilaterale, quale è una quietanza o un assegno di conto corrente, non venendo in tali casi in considerazione né una scrittura che documenta una convenzione né una convenzione integrativa o contraria a quella documentata da una scrittura. (V 5847/78, mass n 395680; (V 1103/77, mass n 384752).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)