Sez. 5, Sentenza n. 548 del 16/01/2001 (Rv. 543167 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONE | Dell'atto dell'Ufficio, oggetto di impugnazione - Disciplina fissata dall'art. 21 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Portata - Estensibilità anche alla ipotesi della notifica del ricorso introduttivo da parte del ricorrente - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONE
La norma di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 636 del 1972, la quale contemplava, per espressa volontà del legislatore, la possibilità di assegnare un termine per rinnovare la notificazione dell'atto dell'Ufficio contro il quale fosse stato proposto ricorso, individuava una disposizione di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione estensiva alla distinta ipotesi della notificazione del ricorso introduttivo operata dal contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)