Sez. 1, Sentenza n. 2464 del 19/06/1975 (Rv. 376358 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - CARATTERE DICHIARATIVO - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - EFFETTIVA LIQUIDAZIONE DEI RAPPORTI - NECESSITA - AZIONE SUSSIDIARIA DEI CREDITORI SOCIALI CONTRO I SOCI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITA DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE - NECESSITA.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - CARATTERE DICHIARATIVO - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - EFFETTIVA LIQUIDAZIONE DEI RAPPORTI - NECESSITA - AZIONE SUSSIDIARIA DEI CREDITORI SOCIALI CONTRO I SOCI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITA DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE - NECESSITA.*
Le societa commerciali, sia personali, sia di capitali, non si estinguono in seguito alla formale cancellazione dal registro delle imprese, ma solo se sia avvenuta l'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti, di modo che il provvedimento di cancellazione ha carattere puramente dichiarativo del fatto estintivo, che deve essersi gia in precedenza verificato. Pertanto, l'Azione sussidiaria dei creditori sociali nei confronti dei soci, prevista dal secondo comma dell'art 2312 cod civ, e possibile solo se il credito sia sorto successivamente alla completa liquidazione dei rapporti passivi della societa e, quindi, alla sua Estinzione, ovvero se il credito, gia esistente durante la vita della societa, sia rimasto a questa ignoto, non sia stato accertato dai liquidatori, non sia stato segnalato dal creditore. Fuori di queste ipotesi, non essendosi estinta la societa, trova applicazione non l'art 2312 cod civ, bensi l'art 2304, che fa Onere al creditore di escutere preventivamente il patrimonio sociale, dopo aver ottenuto la revoca del provvedimento di cancellazione, con la quale la societa riprende, anche formalmente, vita. (V 2608/73, mass n 366080; 2423/73, mass n 365821).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2312
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)