Sez. 2, Sentenza n. 10065 del 16/11/1996 (Rv. 500597 - 01)
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Scioglimento - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Carattere Costitutivo - Esclusione - Estinzione - Effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti - Necessità.
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA
Le Società commerciali, sia di capitali, sia di persone, non si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese, ma solo se sia avvenuta l'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti, di talché il provvedimento di cancellazione ha carattere puramente dichiarativo del fatto estintivo che deve essersi in precedenza verificato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2312
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)