Sez. 5, Sentenza n. 2270 del 10/05/1996 Cc. (dep. 13/06/1996) Rv. 205118 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Valutazione - Ragioni intrinseche, ossia connaturate alle attività processuali da espletare - Ragioni estrinseche, ossia correlate alle funzioni del giudice naturale - Difficoltà di fissare quotidianamente udienza a causa del carico di lavoro dei magistrati dell'ufficio - Rilevanza - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, secondo comma cod. proc. pen., implica una valutazione basata tanto su ragioni intrinseche al processo, ossia connaturate alle attività da espletare, per il numero degli imputati e delle prove da escutere, anche in relazione alle modalità di acquisizione, al volume e alla complessità degli atti da esaminare, quanto su ragioni estrinseche, ossia correlate alle funzioni del giudice naturale, e cioè precostituito per legge, quali l'impossibilità di fissare quotidianamente udienza a cagione del carico di lavoro dell'ufficio giudiziario, per l'impegno coevo degli stessi magistrati in altri dibattimenti parimenti complessi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)