Sez. 2, Sentenza n. 36953 del 03/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 228185 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Giudizio abbreviato - Particolare complessità del processo - Nozione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La complessità del giudizio abbreviato che consente la sospensione della durata massima dei termini custodiali di fase, va apprezzata in riferimento a tutte le attività di carattere logistico ed organizzativo del giudizio: tali attività debbono essere pertanto valutate mediante apprezzamento riferito a tutto il periodo della fase e non già ad una sola frazione di esso (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale veniva dedotto che la decisione del giudice di sospendere i termini ex art. 304 cod. proc. pen. era stata adottata dopo l'assunzione degli atti istruttori ai quali era subordinata la scelta del rito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)