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Sez. 1, Sentenza n. 3358 del 13/12/2011 Cc. (dep. 27/01/2012) Rv. 251680 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Permesso premio - Disciplina restrittiva prevista dall'art. 30 quater O.P. - Presupposti - Applicazione in sentenza della recidiva reiterata - Necessità.
Stato
decisa il 2011-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251680-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La disciplina restrittiva prevista dall'art. 30 quater L. n. 354 del 1975, così come introdotto dall'art. 7, comma primo, della l. n. 251 del 2005 - che comporta un innalzamento dei periodi di espiazione della pena per poter fruire dei permessi premi - si applica nel solo caso in cui la recidiva reiterata sia stata contestata nel giudizio di cognizione e riconosciuta nella sentenza di condanna per la quale vi é esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 quater CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)