Sez. U, Sentenza n. 5668 del 19/12/1989 (Rv. 464626 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Con riguardo alle imprese che esercitano pubblici servizi di trasporto in concessione, le controversie inerenti ai rapporti di lavoro del personale, cui si applica la normativa del cosiddetto equo trattamento dettato dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e relativi allegati e successive modificazioni, appartengono - siano esse attinenti alla fase prodromica alla Costituzione di detti rapporti o alla fase di gestione degli stessi - alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 10 del R.d. citato, fatta eccezione per i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, devoluti alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del regolamento all. A allo stesso R.d., non rilevando il carattere pubblicistico del rapporto di concessione intercorrente fra l'amministrazione e la società concessionaria del pubblico servizio. (V 249/87, mass n 450006; (V 5038/85, mass n 442366).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)