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Sez. U, Sentenza n. 249 del 15/01/1987 (Rv. 450006 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DENUNCIA DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450006-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DENUNCIA DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE.*

Le controversie inerenti a provvedimenti disciplinari, a carico del dipendente di azienda autoferrotranviaria, spettano, a norma dello art. 58 secondo comma dell'all. A) al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata irrogata, anziché dal consiglio di disciplina, da organi aziendali. Ne consegue che al medesimo giudice amministrativo è anche devoluta la domanda con la quale un'associazione sindacale denunci un comportamento antisindacale del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in relazione all'adozione di provvedimenti disciplinari a carico di un suo iscritto, atteso che una siffatta domanda è rivolta a tutelare un diritto non proprio ed esclusivo del Sindacato stesso, ma connesso al diritto del lavoratore destinatario della sanzione (salva restando l'esperibilità della domanda stessa in via autonoma e diretta, a prescindere dalla iniziativa del lavoratore). (V 2720/85, mass n 440499; (V 2718/85, mass n 440498; (V 4386/84).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)