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Sez. 1 - , Sentenza n. 26190 del 03/11/2017 (Rv. 645939 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO | Recesso convenzionale – Autorizzazione o approvazione del consiglio di amministrazione - Potere discrezionale - Inerzia - Esercizio da parte di organi terzi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645939-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO

Nelle società cooperative, il recesso convenzionale può essere subordinato alla ricorrenza di determinati presupposti o condizioni tra cui l’autorizzazione o l’approvazione del consiglio di amministrazione cui è attribuito il potere discrezionale di verificare la corrispondenza dei fatti specifici dedotti alle ipotesi statutariamente contemplate. Tale potere non può essere esercitato, neppure in caso di inerzia, da altri organi societari o da terzi estranei alla società, né rimesso all'autorità giudiziaria, perché riferito alla tutela dell'interesse della società cooperativa la cui valutazione è attribuita in via esclusiva all'organo ritenuto dal contratto sociale idoneo alle valutazioni necessarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 2518, Cod. Civ. art. 2526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)