Sez. 2, Sentenza n. 2207 del 05/04/1984 (Rv. 434245 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - CORNICIONI - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI LIVIGNO.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - CORNICIONI - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI LIVIGNO.*
L'art. 60 del regolamento edilizio del comune di livigno che prescrive il distacco (di non meno di sei metri liberi) fra i fabbricati, anche per quelli non a confine con strade pubbliche o private, deve essere interpretato nel senso che la misura di quel distacco va effettuata non dai muri perimetrali bensì dalle rispettive linee di gronda dei tetti dei fabbricati. Tale norma - in quanto dettata in materia di distanze tra costruzioni con lo scopo di disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato per assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei fondi limitrofi - costituisce norma integrativa dell'art. 873 cod. civ. e, pertanto, dalla sua violazione discende l'Obbligo del giudice di ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite. (V 1015/83, mass n 425781; (V 1434/79, mass n 397755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)