Sez. 2, Sentenza n. 1015 del 07/02/1983 (Rv. 425781 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - NOZIONE - EFFETTI DELLA LORO VIOLAZIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - NOZIONE - EFFETTI DELLA LORO VIOLAZIONE.*
Sono integrative delle Disposizioni del codice civile sulle distanze fra le costruzioni tutte le norme di regolamenti locali che stabiliscono distanze tra costruzioni non soltanto nell'interesse pubblico di un armonico assetto urbanistico, ma anche allo scopo di disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato ed assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia di fondi limitrofi, con la conseguenza che la violazione di tali norme comporta l'Obbligo della riduzione in pristino e consente pure la tutela in via possessoria, mediante l'Azione di manutenzione. (V 2716/82, mass n 420577; (V 735/80, mass n 404185; (V 1434/79, mass n 397755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)