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Sez. 3, Sentenza n. 1185 del 18/02/1980 (Rv. 404680 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUBINGRESSO DEL COLTIVATORE NEL CONTRATTO PRELIMINARE - CLAUSOLE PIU VANTAGGIOSE GIA PATTUITE - APPLICABILITA - CLAUSOLE CONTENENTI CONDIZIONI DI PAGAMENTO PIU ONEROSE DI QUELLE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE SULLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA COLTIVATRICE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404680-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUBINGRESSO DEL COLTIVATORE NEL CONTRATTO PRELIMINARE - CLAUSOLE PIU VANTAGGIOSE GIA PATTUITE - APPLICABILITA - CLAUSOLE CONTENENTI CONDIZIONI DI PAGAMENTO PIU ONEROSE DI QUELLE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE SULLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA COLTIVATRICE - INAPPLICABILITA.*

Il coltivatore che eserciti il diritto di prelazione previsto dallo art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (modificato dagli artt 8 e 9 della legge 14 agosto 1971 n 817), mentre ha facolta di fruire delle clausole piu vantaggiose pattuite, col contratto preliminare al quale egli subentri, fra il proprietario del fondo ed il terzo, non e tenuto a conformare la propria condotta a quelle altre clausole che stabiliscono condizioni di pagamento piu onerose di quelle previste nei suoi riguardi dalla legislazione relativa allo sviluppo della proprieta coltivatrice. (V 1478/75, mass n 375058; (V 1653/73, mass n 364543).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)