Sez. L, Sentenza n. 1572 del 26/01/2006 (Rv. 586853 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo di Previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Restituzioni contributive o prestazioni previdenziali previste in favore degli iscritti che possano o non possano usufruire del trattamento AGO - Contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Il Fondo di Previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette di cui alla legge n. 377 del 1958, modificata dalla legge n. 587 del 1971, pur costituendo un sistema autonomo e autosufficiente, è tuttavia integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale natura del Fondo, pur sempre ispirata al principio solidaristico, giustifica tutte le ipotesi di restituzioni contributive o di prestazioni previdenziali, previste in favore degli iscritti che non possono usufruire del trattamento AGO e, per converso, quelle di mancata restituzione a favore degli iscritti che possano usufruire di tale trattamento. Ne consegue che la menzionata disciplina si sottrae a censure di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., essendo riservata alla discrezionalità del legislatore, come ribadito più volte dalla Corte costituzionale, nel rispetto del principio solidaristico e dell'uguale trattamento dei casi simili, la diversificazione delle varie ipotesi in cui i trattamenti previdenziali, ivi comprese, in alternativa, le restituzioni contributive, possano o debbano essere erogati.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 CORTE COST., Legge 29/07/1971 num. 587 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)