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Sez. 2, Sentenza n. 4873 del 01/03/2007 (Rv. 595087 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni in materia di attività di intermediazione finanziaria - Termine per l'emissione della proposta sanzionatoria - Rispetto de termine di centottanta giorni previsto dal Regolamento Consob n. 12697 del 2000 - Requisito di legittimità dell'atto - Esclusione - Fondamento - Prevalenza delle norme in materia di sanzioni amministrative.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595087-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste in tema di intermediazione finanziaria, disciplinato dall'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, il termine di centottanta giorni per la formulazione da parte della Consob della proposta sanzionatoria, stabilito dal regolamento Consob, n. 12697 del 2000, non ha natura perentoria né l'emissione della proposta sanzionatoria oltre il predetto termine presenta per questo solo fatto, profili di illegittimità, attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)