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Sez. 5, Sentenza n. 5099 del 09/03/2005 (Rv. 580222 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni in materia di attività di intermediazione finanziaria - Procedura di applicazione stabilita dall'art. 195 del D.Lgs. n. 58 del 1998 - Proposta sanzionatoria - Formulazione da parte della CONSOB - Termine di centottanta giorni previsto dal regolamento della CONSOB n. 12697 del 2000 - Osservanza - Requisito di legittimità dell'atto - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580222-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste in materia di attività di intermediazione finanziaria, disciplinato dall'art. 195 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il termine di centottanta giorni per la formulazione, da parte della CONSOB, della proposta sanzionatoria - stabilito dal regolamento n. 12697 del 2000, emanato dalla stessa CONSOB in attuazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 241 del 1990 - deve ritenersi di natura perentoria, con la conseguenza che la sua osservanza configura un requisito di legittimità del provvedimento e che il provvedimento adottato oltre il termine è "contra legem" ed è quindi annullabile. A tale conclusione si perviene sia per esigenze di coerenza del sistema, di certezza del diritto e di tutela della dignità della persona, sia perché non può non ritenersi congruo un termine stabilito dalla stessa amministrazione poi tenuta ad osservarlo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)