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Sez. 3 - , Sentenza n. 8965 del 16/01/2019 Ud. (dep. 01/03/2019) Rv. 275928 - 02

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi – Proprietario confinante - Risarcimento del danno da violazione di norme amministrative – Prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275928-02

EDILIZIA - IN GENERE

Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, il proprietario confinante che si costituisce parte civile non è tenuto a provare il danno subito nel caso di violazione delle norme del codice civile sulle distanze tra le costruzioni e delle disposizioni integrative, come i regolamenti edilizi, perché il danno conseguenza del reato consiste nell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, nella limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione del valore della proprietà, mentre, nel caso in cui siano violate norme diverse da quelle sulle distanze, mancando l'asservimento del fondo contiguo, è richiesta una dimostrazione precisa in ordine all'esistenza ed all'entità del danno, oltre che in relazione alla sussistenza del nesso causale tra la violazione edilizia e il pregiudizio subito. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna limitatamente alle statuizioni civili circa il danno derivante dalla violazione della normativa in tema di conglomerato cementizio armato).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 871, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)