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Sez. 3, Sentenza n. 10106 del 21/01/2016 Ud. (dep. 11/03/2016) Rv. 266290 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Edilizia - In genere - Reati edilizi - Legittimazione alla costituzione di parte civile del proprietario confinante - Condizioni - Violazione anche di norme civilistiche - Necessità.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266290-01

EDILIZIA - IN GENERE

Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, il privato confinante è legittimato a costituirsi parte civile, quando la realizzazione dell'abuso edilizio violi non solo le norme poste a tutela del regolare assetto del territorio, ma anche le norme civilistiche, quali i limiti al diritto di proprietà in tema di distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, essendo solo in tal caso ipotizzabile un danno patrimoniale che dà luogo all'azione di risarcimento del medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)