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Sez. L, Sentenza n. 3110 del 09/05/1986 (Rv. 446118 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - REVOCA OD ANNULLAMENTO - IRRIPETIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - PRESUPPOSTI - ERRORE SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO O DEL DIRITTO - ESCLUSIONE - ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446118-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - REVOCA OD ANNULLAMENTO - IRRIPETIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - PRESUPPOSTI - ERRORE SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO O DEL DIRITTO - ESCLUSIONE - ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

La previsione dell'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, relativa all'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS nel caso di rettifica oltre l'anno di errori non dovuti a dolo dell'assicurato, si riferisce non solo ai meri errori di calcolo bensì a qualsiasi errore in cui l'INPS, per inesistenza di fatti o di norme assunti a presupposto dell'assegnazione della pensione, sia incorso nel liquidarla, con l'esclusione però dell'ipotesi in cui l'errore verta sull'esistenza del rapporto assicurativo o del diritto alla pensione, essendo allora applicabile l'ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ.. (V 122/86, mass n 443772; (V 451/85, mass n 438656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)