Sez. L, Sentenza n. 451 del 28/01/1985 (Rv. 438656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - ART. 80, TERZO COMMA, R.D. 28 AGOSTO 1924 N. 1422 - VERSAMENTO DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - ART. 80, TERZO COMMA, R.D. 28 AGOSTO 1924 N. 1422 - VERSAMENTO DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Presupposto per l'applicabilità dell'art. 80 terzo comma del R.d. n. 1422 del 1924, per quanto attiene ai suoi effetti derogativi dello art. 2033 cod. civ. - sempre che non sia escluso in radice il diritto a pensione - è la sussistenza di un errore dell'i.N.P.S. di qualsiasi natura, da qualunque causa dipendente e a qualunque atto riferibile, relativo alla liquidazione della pensione, e sempre che non sia imputabile a dolo dell'interessato. Detta applicabilità, pertanto, è da riconoscere anche quando l'errore dipenda da versamento di contributi non dovuti perché relativi ad emolumenti esclusi dalla retribuzione imponibile, ferma restando, peraltro, la suddetta condizione di non imputabilità dell'indebito versamento al dolo dell'interessato. (V 2132/81, mass n 412857; (V 5203/80, mass n 409029; (V 3680/78, mass n 393200; (V 1214/73, mass n 363765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)