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Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 03/07/1993 (Rv. 482976 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite | Veicolo altrui - Circolazione avvenuta con il consenso del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio - Responsabilità dell'assicuratore per cattiva gestione della lite - Diritto del conducente di farla valere - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482976-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite

Il conducente del veicolo altrui assicurato ha diritto di far valere la responsabilità dell'assicuratore per cattiva gestione della lite (cosiddetta mala gestio), perché non può essere considerato terzo rispetto al contratto di assicurazione, che anche a lui estende i suoi effetti in virtù del principio che esclude la rivalsa dell'assicuratore verso il conducente quando la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 27/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)