Sez. U, Sentenza n. 37425 del 28/03/2013 Ud. (dep. 12/09/2013) Rv. 255759 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Illecito amministrativo previsto dall'art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997 - Rapporto di specialità - Esclusione - Conseguenze.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000), che si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale, non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con l'art. 13, comma primo, D.Lgs. n. 471 del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)