Sez. 5, Sentenza n. 4325 del 25/03/2003 (Rv. 561361 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Determinazione della base imponibile - Avviso di accertamento - Motivazione - Criteri di cui all'art. 20 del d.P.R. 637 del 1972 - Ricorso a criteri ivi non indicati - Possibilità - Affermazione - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di successione, regolata dal d.P.R. n. 637 del 1972 (per essersi aperta la successione in data anteriore al 1 gennaio 1991), non può negarsi la validità di un avviso di accertamento sol perché questo risulti motivato con riferimento a criteri di valutazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari diversi da quelli legali, atteso che, anche nel vigore dell'art. 20 del d.P.R. n. 637 cit., il quale (a differenza dell'art. 34, comma terzo, del D.Lgs n. 346 del 1990) non fa riferimento a criteri valutativi diversi da quelli espressamente previsti, tale possibilità è consentita all'Amministrazione purché - nell'avviso - siano indicate o risultino implicitamente le ragioni dell'insufficienza di questi ultimi (Nell'enunciare tale principio la Corte ha richiamato, quale argomento ulteriore a conforto dell'interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 637, la giurisprudenza della Cassazione in materia di imposta di registro, formatasi sull'art. 48, secondo comma, del previgente d.P.R. n. 634 del 1972, il quale - al pari dell'art. 20 cit. - non conteneva un espresso riferimento di carattere generale alla possibilità d'impiego di criteri di valutazione diversi da quelli legali).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)