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Sez. L, Sentenza n. 6144 del 02/06/1993 (Rv. 482632 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Per l'illegittimità del licenziamento - Quantificazione del danno - Criteri - Onere probatorio delle parti - Incidenza rispettiva.
Stato
decisa il 1993-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482632-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno

Nel caso in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, la quantificazione del danno subito dal lavoratore deve essere effettuata tenendosi conto, come normale parametro, della retribuzione che egli avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato e, quindi, di quella riferibile al periodo compreso fra la data dell'invalido recesso e quella della reintegrazione, mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca la sussistenza di fatti o circostanze idonee a determinare una riduzione di tale presuntivo ammontare, l'onere di fornire la relativa prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)