Sez. 5, Sentenza n. 19864 del 14/11/2012 (Rv. 624356 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Estinzione del processo ex art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 40 del 2010 - Doppia soccombenza totale dell'amministrazione finanziaria nei due gradi di giudizio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La "doppia soccombenza totale" dell'amministrazione finanziaria nei due gradi di giudizio che, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010 (convertito nella legge n. 73 del 2010), consente al contribuente la definizione agevolata della lite tributaria pendente in sede di legittimità, va accertata facendo riferimento esclusivo alla oggettiva posizione di vantaggio o svantaggio in concreto conseguita dall'erario in esito al giudizio di merito, e non già con riferimento alle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione. Ne consegue che il suddetto requisito non sussiste (e, di conseguenza, è preclusa al contribuente la definizione agevolata della lite) in tutti i casi in cui il giudice di appello abbia accolto il gravame dell'amministrazione finanziaria, a nulla rilevando se l'accoglimento sia avvenuto a causa dell'infondatezza della pretesa del contribuente, piuttosto che a causa di un errore di giudizio del tutto autonomo e non indotto dalle allegazioni difensive della parte privata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)