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Sez. L, Sentenza n. 2494 del 18/03/1999 (Rv. 524273 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Presupposto - Soccombenza sostanziale - Rilevanza - Conformità tra conclusioni della parte e decisione - Carattere ostativo - Esclusione - Fattispecie relativa ad adesione per errore a richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524273-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto preclusiva dell'appello proposto dall'INPS la circostanza che lo stesso in primo grado aveva aderito alla richiesta dell'altra parte di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, sulla base di un presupposto di fatto - la inerenza della sopravvenuta domanda di regolarizzazione contributiva al credito dedotto in giudizio - in realtà erroneo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)