Sez. 5, Sentenza n. 29627 del 18/06/2014 Cc. (dep. 07/07/2014) Rv. 262522 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Richiesta di revoca - Assenza di nuovi elementi - Pendenza dell'impugnazione cautelare sul provvedimento applicativo - Preclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
È inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)