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Sez. 1 - , Sentenza n. 14823 del 28/02/2020 Ud. (dep. 13/05/2020) Rv. 279061 - 02

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Litispendenza oggettiva e soggettiva di procedimenti penali - Preclusione processuale - Error in procedendo - Configurabilità - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279061-02

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

È deducibile per la prima volta in cassazione l'improcedibilità dell'azione penale per litispendenza oggettiva e soggettiva relativa a procedimenti promossi dallo stesso ufficio del pubblico ministero e pendenti dinanzi a giudici egualmente competenti della stessa sede giudiziaria, atteso che, in tale ipotesi (non produttiva di una stasi processuale integrante un conflitto positivo di competenza) la violazione del principio del "ne bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)