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Sez. 1, Sentenza n. 47481 del 06/10/2015 Cc. (dep. 01/12/2015) Rv. 265376 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento ex art. 69 bis L. n. 354 del 1975 - Intervento del difensore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265376-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di procedimento in materia di liberazione anticipata, in mancanza di nomina fiduciaria, il giudice non è tenuto a designare un difensore d'ufficio e le comunicazioni e notifiche ai sensi dell'art. 69-bis, comma primo, ord. pen., del provvedimento deliberato all'esito dell'udienza camerale devono essere limitate ai soggetti che, al momento della decisione, risultano legittimati a proporre reclamo e danno luogo alla decorrenza del termine breve di dieci giorni per la proposizione del gravame, che non può essere riaperto per effetto della nomina da parte dell'interessato di un difensore di fiducia, in epoca successiva alla celebrazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)