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Sez. 1, Sentenza n. 21350 del 06/05/2008 Cc. (dep. 28/05/2008) Rv. 240089 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento ex art. 69 bis L. n. 354 del 1975 - Intervento del difensore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240089-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, non è necessario l'intervento del difensore nel procedimento ex art. 69 bis L. n. 354 del 1975, concernente l'istanza di liberazione anticipata, con la conseguenza che il giudice procedente, in mancanza di nomina fiduciaria, non è tenuto a designare un difensore d'ufficio; in tal caso, pertanto, le comunicazioni e notifiche sono necessariamente limitate, ex art. 69 bis, comma primo, succitato, ai soggetti legittimati al reclamo (interessato e P.M.) e danno luogo alla decorrenza del breve termine di dieci giorni, concesso dalla legge, per la proposizione del gravame, mentre non è consentito riaprire detto termine con la nomina tardiva di un difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)