diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 723 del 18/02/1977 (Rv. 384310 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - SOCCIDA - RAPPORTI CON CLAUSOLA MIGLIORATIZIA - MANCATA DISCIPLINA DELLA LEGGE N 606 DEL 1966 - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384310-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - SOCCIDA - RAPPORTI CON CLAUSOLA MIGLIORATIZIA - MANCATA DISCIPLINA DELLA LEGGE N 606 DEL 1966 - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Non sono devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie i rapporti di soccida ed i rapporti con clausola miglioratizia, non disciplinati dalla legge n 606 del 1966, che sono assoggettati, pertanto, alla Competenza esclusiva del pretore, in funzione di giudice del lavoro (eccettuata l'ipotesi della possibilita di trasformazione in contratto di affitto, prevista dall'art 24 della legge n 11 del 1971, per i soli contratti di soccida con conferimento di pascolo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 606, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)