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Sez. 3, Sentenza n. 4718 del 09/11/1989 (Rv. 464125 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*
Stato
decisa il 1989-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464125-01

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*

La soccida - che, come istituto generale, si distingue da altre figure associative, quali la mezzadria e la Colonia parziaria, in quanto oggetto della comune impresa non è la coltivazione della terra ma l'allevamento del bestiame - è un contratto associativo che non è stato mai assoggettato a regime di proroga legale, sicché le controversie ad esso relative (salva l'ipotesi di richiesta trasformazione in affitto del contratto di soccida) non rientrano fra quelle che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 11 del 1971, non inciso dall'art. 47 della legge n. 203 del 1982, sono devolute alla Competenza della Sezione specializzata agraria, per la cui configurabilità occorre che sia dedotta in giudizio, in via di Azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto o di altro rapporto agrario soggetto a proroga legale. (V 938/86, mass n 444460; (V 2532/85, mass n 440350; (V 22/81, mass n 410405; (V 723/77, mass n 384310; (V 4162/76, mass n 382840; (V 4007/76, mass n 382669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)