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Sez. T, Ordinanza n. 10290 del 20/04/2026 (Rv. 678254-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - Notifica atto impositivo - Notificazione mediante posta - Tempestività - Scissione degli effetti della notificazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678254-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria.(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento TARES, spedito entro il

quinquennio previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, ma ricevuto dal contribuente dopo tale data).

Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)