Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33277 del 17/12/2019 (Rv. 656429 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Accertamento tributario - Tempestività della notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale - Spedizione del plico prima della scadenza - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento ICI, spedito entro il quinquennio previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)