Sez. 3, Sentenza n. 2888 del 26/02/2003 (Rv. 560724 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Responsabile del danno - Partecipazione al giudizio ex art. 23 legge n. 990 del 1969 - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Conseguenze - Inscindibilità di cause in sede di impugnazione - Tempestiva notifica della impugnazione ad una sola delle parti e tardiva nei confronti delle altre - Ammissibilità dell'impugnazione nei confronti di tutte.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI
L'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., disponendo che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore deve essere chiamato il responsabile del danno, configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, un litisconsorzio necessario di natura processuale, con inscindibilità delle cause nelle fasi di impugnazione. Ne consegue che la impugnazione della sentenza è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se sia stata notificata nel termine di legge nei riguardi soltanto di una di esse e sia invece tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)