Sez. 6, Sentenza n. 37438 del 09/10/2024 Cc. (dep. 10/10/2024) Rv. 287029-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condanna esecutiva ma non definitiva - Motivo di rifiuto facoltativo per l'esecuzione in Italia della pena - Opponibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, non può essere opposto nel caso in cui la richiesta di consegna del cittadino o di persona stabilmente residente nel territorio nazionale sia basata su una sentenza esecutiva, ma non ancora definitiva, in quanto l'esecuzione della pena in Italia conformemente al suo diritto interno, che legittima la predetta facoltà di rifiuto, presuppone, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la definitività della sentenza. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria francese nei confronti di un cittadino italiano, avverso la quale era pendente ricorso per cassazione).
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 2, Decisione Consiglio CEE 27/04/2008 num. 909
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)