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Sez. L, Sentenza n. 15812 del 11/11/2002 (Rv. 558402 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Decorrenza - Anteriore alla data della domanda amministrativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558402-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

In conformità del principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso, la rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)