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Sez. L, Sentenza n. 9155 del 07/06/2003 (Rv. 564045 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Erogazioni del datore di lavoro a titolo di liberalità - Esenzione dalla contribuzione - Condizioni - Accertamento del giudice del merito in ordine al collegamento delle erogazioni con il rendimento dei lavoratori e l'andamento dell'azienda - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564045-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Nel rapporto di lavoro subordinato, la nozione di retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, prima delle modifiche introdotte dalla legge 314 del 1997, è più ampia rispetto alla nozione civilistica della retribuzione, essendo costituita non solo dal corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì da tutte le utilità economiche che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere. Tuttavia, in base all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse, il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale. L'accertamento relativo a tale ultimo collegamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizio di motivazione o violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che dovesse essere inclusa nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali la elargizione di lire 180.000 in favore di tutti i dipendenti in occasione del ventinovesimo anniversario della fondazione dell'azienda, posto che tale evento, a differenza delle speciali ricorrenze, aveva cadenza annuale e ripetitiva e che l'elargizione era stata concordata dal Consiglio di amministrazione e dalla rappresentanza dei lavoratori con documento sottoscritto per accettazione dai componenti del consiglio di fabbrica pochi giorni prima della conclusione di un più vasto accordo aziendale a carattere normativo e retributivo)

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)