Sez. 2, Sentenza n. 1215 del 26/02/1986 (Rv. 444694 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - EFFETTI SULLE AZIONI DIVERSE DA QUELLA TENDENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - EFFETTI SULLE AZIONI DIVERSE DA QUELLA TENDENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
A norma dell'art. 24 cod. proc. pen. soltanto l'Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel procedimento penale, con la conseguenza che, nel caso in cui tale facoltà venga esercitata, si verifica la rinuncia del diritto dell'attore al giudizio civile e la Estinzione di questo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ.. pertanto, la Costituzione di parte civile nel processo penale non produce alcun effetto estintivo rispetto alle altre eventuali diverse azioni (nella specie: Azione ex art. 2932 cod. civ.) originariamente proposte davanti al giudice civile insieme con quella tendente al ristoro del danno, salva la sospensione del giudizio civile a termini dell'art. 295 cod. proc. civ. ove entrambi le azioni abbiano come unico presupposto l'accertamento dell'identico fatto illecito. (V 187/69; (Conf 2431/73, mass n 365828).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)