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Sez. 1, Sentenza n. 4040 del 02/05/1996 (Rv. 497334 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Costituzione di parte civile nel processo penale - Rinuncia implicita all'azione in sede civile - Limiti.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497334-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

L'estinzione del giudizio civile (art. 306 cod. proc. civ.), per la rinuncia di diritto al giudizio da parte dell'attore, a seguito del trasferimento nel processo penale dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno (art. 24 cod. proc. pen. del 1930), non si produce rispetto alle diverse azioni originariamente proposte davanti al giudice civile insieme con quella tendente al ristoro dei danni (nella specie, trattavasi di azione revocatoria fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 24, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)