Sez. 5, Sentenza n. 9469 del 21/04/2010 (Rv. 612715 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Capitali dati a mutuo - Interessi attivi - Onere della prova - Distribuzione - Presunzione del diritto agli interessi nella misura legale - Fondamento - Carattere normalmente oneroso del mutuo ex art. 1815 cod. civ. - Sussistenza - Applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 597 del 1973 in materia di IRPEF - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente, sia per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, quale previsto dall'art. 1815 cod. civ., sia in quanto l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 prevede che i capitali dati a mutuo, salvo prova contraria, producono interessi al tasso legale, se non convenuti o pattuiti in misura inferiore, norma che trova applicazione anche per le società commerciali in base al rinvio generale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, con cui le presunzioni del suddetto art. 43 sono state estese ai contribuenti soggetti ad Irpeg.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)