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Sez. 5, Sentenza n. 13807 del 27/06/2005 (Rv. 584084 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Mutui dei soci alle società - Carattere fruttifero - Presunzione - Natura - Conseguenza - Prova contraria - Oggetto.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584084-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi da capitale, l'art. 43, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, stabilisce una presunzione "iuris tantum" di onerosità dei mutui dei soci in favore della società - con conseguente attitudine dei mutui stessi a produrre interessi e, quindi, reddito da capitale assoggettabile alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, presunzione che può pertanto essere esclusa solo in presenza di una prova positiva di avvenuto inserimento nei mutui di pattuizioni contemplanti espressamente l'esonero della mutuataria dall'obbligo del pagamento di interessi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)