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Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013 (Rv. 629138 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Conseguenze - Vizio del contraddittorio - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento, nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. - Art. 183, terzo (oggi quarto) comma, cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629138-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

Anche nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall'art. 183 cod. proc. civ., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c-ter, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 263 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 13, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)