Sez. 2, Sentenza n. 21786 del 22/10/2010 (Rv. 615050 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione - Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Trattazione - Ai sensi degli artt. 28 e segg. della legge n. 794 del 1942 - Davanti al giudice monocratico del tribunale - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Lo speciale procedimento previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le opposizioni alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, è regolato dagli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, ma tale giudizio, per espressa previsione del comma secondo del medesimo art. 170, è trattato davanti al tribunale in composizione monocratica.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)