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Sez. 3, Sentenza n. 4939 del 03/06/1997 (Rv. 504911 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Possibilità legale dell'esercizio del diritto - Sufficienza - Impedimenti di fatto - Irrilevanza - Mutuo - Diritto alla restituzione della somma mutuata - Previsione contrattuale di un termine a carattere indicativo e della possibilità di restituzione successiva, senza alcuna specificazione, dietro corresponsione di interessi - Scadenza del termine indicativamente fissato - Diritto del creditore di far fissare dal giudice un termine per l'adempimento a norma dell'art. 1183 cod. civ. - Sussistenza - Inerzia del creditore per un periodo decennale - Conseguenze - Prescrizione del diritto al capitale mutuato e agli interessi.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504911-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto pur potendo esercitarlo si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tale fin solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui il detto titolare venga a trovarsi.Ne consegue, con riguardo alla prescrizione del diritto alla restituzione di una somma mutuata, che qualora le parti concordino un termine per la restituzione a carattere indicativo, prevedendo che essa possa avvenire anche successivamente, senza alcuna precisa determinazione di scadenza, purché verso la corresponsione degli interessi ad un tasso concordato, tale patto, una volta maturato il periodo annuale indicativamente stabilito, fa sorgere per il creditore il diritto di chiedere al giudice la fissazione di un termine (alternativamente, a norma del comma primo, seconda parte, dell'art. 1183 cod. civ. trattandosi di prestazione per la quale sia necessario fissare il termine non stabilito dalle parti, o a norma del secondo comma dello stesso articolo, per essere il termine di adempimento rimesso alla volontà del debitore) conferendo così all'inerzia del creditore, protrattasi successivamente per un decennio, l'effetto di estinguere il diritto alla restituzione tanto del capitale mutuato quanto degli interessi, stante l'accessorietà della relativa obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)