Sez. 1, Sentenza n. 5026 del 24/05/1999 (Rv. 526568 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Nozione e natura giuridica - Opposizione di terzo ordinaria - Legittimazione del curatore fallimentare - Esclusione - Opposizione di terzo revocatoria - Legittimazione del curatore fallimentare - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE
L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. Ne consegue che il curatore del fallimento, quale avente causa o creditore, può proporre, allegando il presupposto del dolo o della collusione, l'opposizione revocatoria del secondo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., ma in tale qualità non è legittimato a proporre l'opposizione ordinaria, non potendo accampare, ove anche abbia interesse ad insorgere contro la decisione, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo ed incompatibile rispetto ai rapporti accertati o costituiti dalla sentenza opposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)